Facendo riferimento a quanto previsto dal recente regolamento Sanedil siamo a riportare alcune precisazioni sulla contribuzione fsn ai fini di una corretta compilazione della denuncia telematica Mut.
Operai
Art.11 – I versamenti si effettuano:
• per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna eccezione in merito alla natura del rapporto di dipendenza;
• per gli operai, anche in part-time, il versamento deve essere effettuato su un minimo di 120 ore;
• per i lavoratori in malattia, maternità o in sospensione a seguito di attivazione di ammortizzatori sociali e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello Uniemens.
Impiegati
Art.11 – Nei casi di lavoratori impiegati a tempo parziale il contributo è riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro effettuato.
Art.12 – Per gli impiegati l’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione avviene entro i primi 15 giorni del mese; se invece l’assunzione avviene nei secondi 15 giorni del mese, l’obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.
Normativa comune ad Operai ed Impiegati
Art.8 – Nei casi di mancata corresponsione della retribuzione dovuta ad assenze per aspettativa non retribuita / congedo straordinario per gravi motivi familiari, si applica la sospensione della contribuzione. L’obbligo della contribuzione riprende dal momento della ripresa dell’attività lavorativa dell’iscritto.
Art.12 – Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura retributiva nel corso del mese, l’obbligo di contribuzione è riferito a tutto il mese.